I ministri senza portafoglio
Il
potere esecutivo (cioè quello di dare applicazione alle singole leggi) viene
esercitato dal Governo.
Il
Governo è un organo composto da: il Presidente del Consiglio e dai singoli
ministri.
Ciascun
ministro è a capo della sua amministrazione.
Per
particolari materie si possono nominare ministri detti “ministri senza
portafoglio” perché non hanno un apparato amministrativo autonomo (ad esempio,
il ministro per gli affari sociali, il ministro per la famiglia).
Tutti i ministri, anche quelli senza portafoglio, fanno parte del
Governo, perché è previsto dalla Costituzione.
La crisi di Governo parlamentare
Il
Governo, quando si costituisce riceve la fiducia, attraverso una votazione,
delle due Camere (Camera dei deputati e il Senato della Repubblica).
Se
non riceve la fiducia il governo cade immediatamente.
Ciascuna
Camera, inoltre, può votare, in ogni momento, una mozione di sfiducia. Se la
sfiducia ottiene la maggioranza, ciò obbliga il governo alle dimissioni.
Il
Governo però se ritiene di avere esaurito il proprio compito o non si sente
sostenuto dal Parlamento può dare le dimissioni.
Il Governo, quindi, si dimette se:
a. in seguito a una mozione di sfiducia votata
in aula
b. perché il Governo stesso decide di dimettersi
La durata di un governo
La legge non prevede un periodo specifico di durata di un
Governo.
La Corte Costituzionale
La
Corte Costituzionale assicura il rispetto della Costituzione, in quanto è
l’unico organo che può interpretare, in maniera vincolante per tutti, la
Costituzione. Ha anche il compito di garantire l’equilibrio tra gli altri
organi e i poteri dello stato.
La Corte Costituzionale, inoltre è competente a giudicare sulle
accuse rivolte contro il Presidente della Repubblica. In questo caso è
integrata da altri 16 membri sorteggiati in una particolare lista di cittadini.
La corte così composta decide se il Capo dello Stato deve essere condannato o
meno e a quale pena.
IL PARLAMENTO
I componenti delle due Camere del
Parlamento
Il
Parlamento è un organo composto da due Camere: la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica.
La Camera si compone di 630 deputati.
Il Senato invece si compone di 315 senatori, a cui
si aggiungono i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e gli
ex presidenti della Repubblica.
Il “quorum”
Il quorum è il numero
legale richiesto per la validità di un’assemblea.
La Commissione parlamentare
La Commissione
parlamentare è un organo collegiale delle Camere a cui
vengono assegnati i progetti di legge (testo suddiviso in articoli che viene presentato alle Camere dai
soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa).
La commissione può esaminare il progetto di legge in
diverse sedi: sede referente, sede redigente, sede legislativa (o deliberante),
sede consultiva.
La Commissione in sede referente svolge
solo un lavoro preparatorio sul progetto di legge, elaborando un testo che
viene riferito da un relatore all’Assemblea.
La Commissione in sede legislativa (o
deliberante) delibera invece su un progetto di legge.
Il “rimpasto
governativo”
Talvolta sono necessarie modifiche nella struttura del
Governo, successive alla sua formazione, a causa di situazioni politiche non
rilevanti (dimissioni di un ministro per motivi personali; morte di un ministro
e simili), o a causa di contrasti di carattere politico (dimissioni di uno o
più ministri per dissensi sulla linea politica del Governo).
Quando sono necessarie delle modifiche
nella struttura del Governo si sostituiscono alcuni ministri, non tutti, e si
ha così il rimpasto governativo.
La legislatura
La legislatura è il periodo di tempo in cui ciascuna Camera svolge
la sua attività.
Nessun commento:
Posta un commento