lunedì 6 maggio 2013

GOVERNO, CORTE COSTITUZIONALE, PARLAMENTO



 


IL GOVERNO

I ministri senza portafoglio

Il potere esecutivo (cioè quello di dare applicazione alle singole leggi) viene esercitato dal Governo.
Il Governo è un organo composto da: il Presidente del Consiglio e dai singoli ministri.
Ciascun ministro è a capo della sua amministrazione.
Per particolari materie si possono nominare ministri detti “ministri senza portafoglio” perché non hanno un apparato amministrativo autonomo (ad esempio, il ministro per gli affari sociali, il ministro per la famiglia).
Tutti i ministri, anche quelli senza portafoglio, fanno parte del Governo, perché è previsto dalla Costituzione.

La crisi di Governo parlamentare

Il Governo, quando si costituisce riceve la fiducia, attraverso una votazione, delle due Camere (Camera dei deputati e il Senato della Repubblica).
Se non riceve la fiducia il governo cade immediatamente.
Ciascuna Camera, inoltre, può votare, in ogni momento, una mozione di sfiducia. Se la sfiducia ottiene la maggioranza, ciò obbliga il governo alle dimissioni.
Il Governo però se ritiene di avere esaurito il proprio compito o non si sente sostenuto dal Parlamento può dare le dimissioni.
Il Governo, quindi, si dimette se:
a.     in seguito a una mozione di sfiducia votata in aula
b.     perché il Governo stesso decide di dimettersi

La durata di un governo

La legge non prevede un periodo specifico di durata di un Governo.

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale assicura il rispetto della Costituzione, in quanto è l’unico organo che può interpretare, in maniera vincolante per tutti, la Costituzione. Ha anche il compito di garantire l’equilibrio tra gli altri organi e i poteri dello stato.
La Corte Costituzionale, inoltre è competente a giudicare sulle accuse rivolte contro il Presidente della Repubblica. In questo caso è integrata da altri 16 membri sorteggiati in una particolare lista di cittadini. La corte così composta decide se il Capo dello Stato deve essere condannato o meno e a quale pena.



IL PARLAMENTO

I componenti delle due Camere del Parlamento

Il Parlamento è un organo composto da due Camere: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.
La Camera si compone di 630 deputati.
Il Senato invece si compone di 315 senatori, a cui si aggiungono i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica e gli ex presidenti della Repubblica.

Il “quorum”

Il quorum è il numero legale richiesto per la validità di un’assemblea.

La Commissione parlamentare

La Commissione parlamentare è un organo collegiale delle Camere a cui vengono assegnati i progetti di legge (testo suddiviso in articoli che viene presentato alle Camere dai soggetti cui spetta l'iniziativa legislativa).
La commissione può esaminare il progetto di legge in diverse sedi: sede referente, sede redigente, sede legislativa (o deliberante), sede consultiva.
La Commissione in sede referente svolge solo un lavoro preparatorio sul progetto di legge, elaborando un testo che viene riferito da un relatore all’Assemblea.
La Commissione in sede legislativa (o deliberante) delibera invece su un progetto di legge.

Il “rimpasto governativo”

Talvolta sono necessarie modifiche nella struttura del Governo, successive alla sua formazione, a causa di situazioni politiche non rilevanti (dimissioni di un ministro per motivi personali; morte di un ministro e simili), o a causa di contrasti di carattere politico (dimissioni di uno o più ministri per dissensi sulla linea politica del Governo).
Quando sono necessarie delle modifiche nella struttura del Governo si sostituiscono alcuni ministri, non tutti, e si ha così il rimpasto governativo.

La legislatura

La legislatura è il periodo di tempo in cui ciascuna Camera svolge la sua attività.


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