giovedì 2 maggio 2013

DSA E RIFERIMENTI LEGISLATIVI

hubmiur.pubblica.istruzione.it/L.170-2010
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DSA: attori funzionali e impegni organizzativi e didattici in base alla normativa di riferimento

Il successo scolastico di un ragazzo con DSA dipende dall’azione sinergica degli attori funzionali coinvolti nel processo educativo. Ciascuno di essi ha compiti organizzativi e didattici differenti che sono stati disciplinati da diverse norme di riferimento. Dalla disanima di queste ultime abbiamo individuato quindi gli impegni attribuiti ai soggetti coinvolti, che non appartengono solo alla sfera puramente scolastica, e che insieme dovrebbero costituire una rete in costante interazione.

Partiamo quindi dal Servizio Sanitario Nazionale cui spetta effettuare la diagnosi (art. 3, co. 1, L.170/2010). Nella certificazione di DSA attesta inoltre gli eventuali casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, che conseguentemente possono essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato (art. 6, co. 6, D.M. MIUR 12.07.2011)
Per quanto riguarda l’Istituzione scolastica, rappresentata dal Dirigente scolastico, è suo compito attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti (art. 3, co. 3, L.170/2010). Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, trasmette apposita comunicazione alla famiglia (art. 3, co. 2, L.170/2010)
In conformità alle norme sull'autonomia, può attivare, inoltre, in base alle necessità ed alle risorse, interventi formativi in materia (art. 7, co. 3, D.M. MIUR 12.07.2011)
Può, tra l’altro, avvalersi del supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, anche attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” (art. 8, co. 1, D.M. MIUR 12.07.2011)
È evidente che all’interno dell’Istituzione scolastica il massimo rilievo sia attribuito ai docenti, che in un'ottica di prevenzione dei DSA, devono adottare metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle abilità di letto-scrittura e di calcolo (art. 4, co. 3, D.M. MIUR 12.07.2011)
Predispongono inoltre interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate (art. 5, co. 1, D.M. MIUR 12.07.2011)
Devono quindi adottare modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria  (art. 6, co. 2, D.M. MIUR 12.07.2011). Adottano perciò misure relative ai tempi di effettuazione e alla modalità di strutturazione delle prove, che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare  (art. 6, co. 2, D.M. MIUR 12.07.2011)
Particolarmente approfondite sono le disposizioni che riguardano i docenti di lingue straniere i quali, sulla base dell’art. 6, co. 4, D.M. MIUR 12.07.2011, devono privilegiare l'espressione orale, ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune
È previsto inoltre che progettino, presentino e valutino le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. Per quanto riguarda invece gli studenti dispensati dalle prove scritte (implicito nell’art. 6, co. 5, D.M. MIUR 12.07.2011) devono predisporre forme di verifica esclusivamente orali.
Anche all’attività collegiale è offerto un ampio spazio di intervento. Il Consiglio di classe, infatti predispone ed approva il Piano didattico personalizzato (implicito nell’art. 5, co. 1, D.M. MIUR 12.07.2011)
Approva, tra l’altro, la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera in forma temporanea o permanente solo in caso di certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo (art. 6, co. 5, D.M. MIUR 12.07.2011).
Approva, anche, l’esonero dall'insegnamento delle lingue straniere richiesto dalla famiglia in casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento. Nel caso summenzionato, valuta l’allievo e attribuisce un credito finalizzato agli esami di Stato solo sulla base del percorso didattico differenziato seguito (art. 6, co. 6, D.M. MIUR 12.07.2011)
Anche lo svolgimento degli Esami di Stato è stato disciplinato se vi partecipano ragazzi con DSA.
Per quanto riguarda i compiti delle Commissioni l’art. 6, co. 3, D.M. MIUR 12.07.2011 prevede quanto segue.
Al termine del primo e del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Possono quindi riservare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari e ne assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi. Di conseguenza ono tenuti ad adottare
criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia in fase di colloquio. Nel caso di allievi dispensati dalla prestazione scritta di lingua straniera, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle prove scritte - sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe (art. 6, co. 5, D.M. MIUR 12.07.2011)
Anche la famiglia dell’allievo con DSA svolge un ruolo importante. In primo luogo è la destinataria della apposita comunicazione inviata dalla scuola quando quest’ultima attiva interventi tempestivi per individuare un caso sospetto di DSA. Allo stesso modo la scuola segnala anche che l’allievo presenta persistenti difficoltà, anche dopo un intervento di recupero mirato (art. 3, co. 2, L.170/2010)
Ricordiamo che i familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili (art. 6, co. 1, L.170/2010).
La famiglia (ovvero lo studente di maggiore età) consegna la certificazione di DSA alla scuola o all'università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti (art. 2, co. 3, D.M. MIUR 12.07.2011). Partecipa inoltre alla redazione del PDP (implicito nall’art. 5, co. 1, D.M. MIUR 12.07.2011). Nel caso di certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo richiede inoltre la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, nonché l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere solo in caso di particolare caso di gravità del DSA (art. 6, co. 6, D.M. MIUR 12.07.2011)
Ovviamente le norme legislative disciplinano anche i diritti di cui sono titolari gli studenti con diagnosi di DSA. Nello specifico ci riferiamo all’art. 5, co. 1, L.170/2010:
- Fruiscono di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di lavoro scolastico;
- Fruiscono di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- Per l'insegnamento delle lingue straniere, è garantito l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero;
- Sono garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli Esami di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari.
Al MIUR sono attribuite particolari funzioni che riguardano lo studio del disturbo, la formazione del personale docente e lo stanziamento dei fondi necessari.
Suo compito è quindi organizzare programmi di formazione del personale docente e dirigenziale riguardo alla problematiche relative ai DSA (art. 4, co. 1, L.170/2010)
A tal fine ha stanziato dei fondi per gli anni 2010 e 2011 (art. 3, co. 2, L.170/2010)
Ha istituito inoltre un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la L. 170/2010 attribuisce al MIUR (art. 7, co. 3, L.170/2010)
Ha anche stabilito che gli Uffici Scolastici Regionali possono stipulare appositi accordi con le facoltà di Scienze della Formazione, nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto tra il MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, per l'attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o master in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, rivolti a docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado (art. 6, co. 5, D.M. MIUR 12.07.2011)

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