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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DSA: attori funzionali e impegni organizzativi e didattici in base alla
normativa di riferimento
Il successo scolastico di un
ragazzo con DSA dipende dall’azione sinergica degli attori funzionali coinvolti
nel processo educativo. Ciascuno di essi ha compiti organizzativi e didattici
differenti che sono stati disciplinati da diverse norme di riferimento. Dalla
disanima di queste ultime abbiamo individuato quindi gli impegni attribuiti ai
soggetti coinvolti, che non appartengono solo alla sfera puramente scolastica,
e che insieme dovrebbero costituire una rete in costante interazione.
Partiamo quindi dal Servizio Sanitario Nazionale cui spetta
effettuare la diagnosi (art. 3, co. 1, L.170/2010). Nella certificazione di DSA
attesta inoltre gli eventuali casi di particolari gravità del disturbo di
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, che
conseguentemente possono essere esonerati dall'insegnamento delle lingue
straniere e seguire un percorso didattico differenziato (art. 6, co. 6, D.M.
MIUR 12.07.2011)
Per quanto riguarda l’Istituzione scolastica, rappresentata
dal Dirigente scolastico, è suo compito attivare, previa apposita comunicazione
alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi
sospetti di DSA degli studenti (art. 3, co. 3, L.170/2010). Per gli studenti
che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano
persistenti difficoltà, trasmette apposita comunicazione alla famiglia (art. 3,
co. 2, L.170/2010)
In conformità alle norme
sull'autonomia, può attivare, inoltre, in base alle necessità ed alle risorse,
interventi formativi in materia (art. 7, co. 3, D.M. MIUR 12.07.2011)
Può, tra l’altro, avvalersi del
supporto tecnico-scientifico fornito dalla rete predisposta dal MIUR, anche
attraverso i Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti con il progetto
“Nuove Tecnologie e Disabilità” (art. 8, co. 1, D.M. MIUR 12.07.2011)
È evidente che all’interno
dell’Istituzione scolastica il massimo rilievo sia attribuito ai docenti, che in un'ottica di prevenzione
dei DSA, devono adottare metodologie didattiche adeguate allo sviluppo delle
abilità di letto-scrittura e di calcolo (art. 4, co. 3, D.M. MIUR 12.07.2011)
Predispongono inoltre interventi
didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di
un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative adottate (art. 5, co. 1, D.M. MIUR
12.07.2011)
Devono quindi adottare modalità
valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il
livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare attenzione alla
padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati
all'abilità deficitaria (art. 6, co. 2,
D.M. MIUR 12.07.2011). Adottano perciò misure relative ai tempi di
effettuazione e alla modalità di strutturazione delle prove, che determinino le
condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare (art. 6, co. 2, D.M. MIUR 12.07.2011)
Particolarmente approfondite sono
le disposizioni che riguardano i docenti
di lingue straniere i quali, sulla base dell’art. 6, co. 4, D.M. MIUR
12.07.2011, devono privilegiare l'espressione orale, ricorrendo agli strumenti
compensativi e alle misure dispensative più opportune
È previsto inoltre che progettino,
presentino e valutino le prove scritte secondo modalità compatibili con le
difficoltà connesse ai DSA. Per quanto riguarda invece gli studenti dispensati
dalle prove scritte (implicito nell’art. 6, co. 5, D.M. MIUR 12.07.2011) devono
predisporre forme di verifica esclusivamente orali.
Anche all’attività collegiale è
offerto un ampio spazio di intervento. Il Consiglio
di classe, infatti predispone ed approva il Piano didattico personalizzato
(implicito nell’art. 5, co. 1, D.M. MIUR 12.07.2011)
Approva, tra l’altro, la dispensa
dalle prove scritte di lingua straniera in forma temporanea o permanente solo
in caso di certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo (art. 6,
co. 5, D.M. MIUR 12.07.2011).
Approva, anche, l’esonero
dall'insegnamento delle lingue straniere richiesto dalla famiglia in casi di
particolare gravità del disturbo di apprendimento. Nel caso summenzionato,
valuta l’allievo e attribuisce un credito finalizzato agli esami di Stato solo
sulla base del percorso didattico differenziato seguito (art. 6, co. 6, D.M.
MIUR 12.07.2011)
Anche lo svolgimento degli Esami di
Stato è stato disciplinato se vi partecipano ragazzi con DSA.
Per quanto riguarda i compiti delle
Commissioni l’art. 6, co. 3, D.M. MIUR 12.07.2011 prevede quanto segue.
Al termine del primo e del secondo
ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le modalità didattiche e
le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati
e personalizzati. Possono quindi riservare ai candidati tempi più lunghi di
quelli ordinari e ne assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti
compensativi. Di conseguenza ono tenuti ad adottare
criteri valutativi attenti
soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte sia
in fase di colloquio. Nel caso di allievi dispensati dalla prestazione scritta
di lingua straniera, modalità e contenuti delle prove orali - sostitutive delle
prove scritte - sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della
documentazione fornita dai consigli di classe (art. 6, co. 5, D.M. MIUR
12.07.2011)
Anche la famiglia dell’allievo con
DSA svolge un ruolo importante. In primo luogo è la destinataria della apposita
comunicazione inviata dalla scuola quando quest’ultima attiva interventi
tempestivi per individuare un caso sospetto di DSA. Allo stesso modo la scuola segnala
anche che l’allievo presenta persistenti difficoltà, anche dopo un intervento
di recupero mirato (art. 3, co. 2, L.170/2010)
Ricordiamo che i familiari fino al
primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati
nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di
orari di lavoro flessibili (art. 6, co. 1, L.170/2010).
La famiglia (ovvero lo studente di
maggiore età) consegna la certificazione di DSA alla scuola o all'università,
che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti (art. 2, co. 3, D.M. MIUR
12.07.2011). Partecipa inoltre alla redazione del PDP (implicito nall’art. 5,
co. 1, D.M. MIUR 12.07.2011). Nel caso di certificazione di DSA attestante la
gravità del disturbo richiede inoltre la dispensa dalle prove scritte di lingua
straniera, nonché l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere solo in
caso di particolare caso di gravità del DSA (art. 6, co. 6, D.M. MIUR
12.07.2011)
Ovviamente le norme legislative
disciplinano anche i diritti di cui sono titolari gli studenti con diagnosi di DSA. Nello specifico ci riferiamo all’art.
5, co. 1, L.170/2010:
- Fruiscono di
una didattica individualizzata e personalizzata, con forme flessibili di lavoro
scolastico;
- Fruiscono di
strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le
tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non
essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- Per
l'insegnamento delle lingue straniere, è garantito l'uso di strumenti
compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi
graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità
dell'esonero;
- Sono garantite
adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli Esami
di Stato e di ammissione all'università, nonché gli esami universitari.
Al MIUR sono attribuite particolari
funzioni che riguardano lo studio del disturbo, la formazione del personale
docente e lo stanziamento dei fondi necessari.
Suo compito è quindi organizzare programmi
di formazione del personale docente e dirigenziale riguardo alla problematiche
relative ai DSA (art. 4, co. 1, L.170/2010)
A tal fine ha stanziato dei fondi
per gli anni 2010 e 2011 (art. 3, co. 2, L.170/2010)
Ha istituito inoltre un Comitato
tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il
Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la L. 170/2010
attribuisce al MIUR (art. 7, co. 3, L.170/2010)
Ha anche stabilito che gli Uffici
Scolastici Regionali possono stipulare appositi accordi con le facoltà di
Scienze della Formazione, nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto tra il
MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della
Formazione, per l'attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o
master in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento,
rivolti a docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
(art. 6, co. 5, D.M. MIUR 12.07.2011)
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